Lunedì 15/06/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Assegno di Inclusione: chiarimenti Inps sui permessi di soggiorno per 'casi speciali'
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ relative all’Assegno di Inclusione (ADI), fornendo nuovi chiarimenti operativi sull’accesso alla misura da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 146/2025.
In particolare, in una delle FAQ viene precisato che possono accedere all’ADI, senza applicazione dei requisiti ordinari di cittadinanza, soggiorno, residenza e condizioni economiche, i soggetti titolari dei permessi di soggiorno previsti dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998).
Si tratta, rispettivamente, dei permessi rilasciati per:
- protezione sociale, in presenza di situazioni di grave sfruttamento o pericolo per l’incolumità personale;
- violenza domestica, nei casi di accertata situazione di abuso o rischio grave;
- sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita, quando il lavoratore contribuisce all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.
Per tali soggetti, l’accesso alla prestazione avviene secondo le modalità previste dalla
Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026, che disciplina anche requisiti, durata e modalità di presentazione della domanda.
Restano
esclusi dall’accesso all’ADI i titolari dei permessi per “casi speciali” ospitati in strutture a totale carico pubblico, nonché i soggetti per i quali trovano applicazione le misure di sostegno previste per i testimoni di giustizia.
Fonte:
https://integrazionemigranti.gov.it