Giovedì 05/02/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'articolo 7-bis del D.lgs n. 128/2015, introdotto dal D.lgs n. 221/2023, prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime di adempimento collaborativo, possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
L’opzione ha una durata di due periodi d’imposta e alla scadenza si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa.
Con il provvedimento del 3 febbraio l’Agenzia delle Entrate definisce le linee guida per accedere all'istituto ed approva il modello di adesione, insieme alle relative istruzioni.
A chi è rivolto il regime opzionale
Possono accedere all'istituto le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale con fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027, limiti previsti per l’ammissione al regime di cooperative compliance, a condizione che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello rappresentato nell’interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.
L’adesione comporta diversi benefici, tra cui la non applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia con istanza di interpello.
Come presentare la domanda
Per aderire al regime opzionale le imprese interessate devono presentare la domanda utilizzando il modello approvato con i provvedimento del 3 febbraio, che deve essere firmato e inviato via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione.
Alla domanda va allegata la documentazione prevista (art. 2, comma 3 del decreto del 9 luglio 2025), tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.