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Lunedì 16/02/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.

I 5 errori da evitare con la compensazione del credito IVA

La compensazione credito IVA rappresenta uno dei polmoni finanziari più importanti per le PMI italiane. Poter utilizzare un'eccedenza d'imposta per abbattere il versamento di altri tributi o contributi (la cosiddetta compensazione "orizzontale") è un vantaggio competitivo in termini di liquidità.
Tuttavia, il legislatore ha progressivamente stretto le maglie dei controlli, introducendo paletti sempre più rigidi e il rischio di commettere errori formali o sostanziali è altissimo. Un passo falso non comporta solo il recupero del credito, ma sanzioni pesanti e il blocco delle attività compensative.

Ecco i 5 errori da evitare assolutamente per gestire correttamente la compensazione credito IVA.

1. L’utilizzo del credito prima dei termini

Uno degli errori più comuni riguarda la tempistica.

L’errore da evitare: utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale prima che siano trascorsi i tempi tecnici dalla presentazione della dichiarazione.

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

Ma la compensazione dei crediti IVA (sia annuali che trimestrali/TR) per importi superiori a 5.000 europuò essere invece effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.
Anticipare questa scadenza significa esporsi allo scarto automatico del modello F24.

2. Dimenticare o sottovalutare il "Visto di Conformità"

Il secondo potenziale errore della compensazione credito IVA riguarda la sua mancata certificazione.

L’errore da evitare: compensare importi superiori ai 5.000 euro annui senza aver richiesto l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA.

Per i crediti che superano la soglia dei 5.000 euro, è obbligatorio che un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale) certifichi che i dati esposti in dichiarazione corrispondano alle risultanze delle scritture contabili.

Esistono, è vero, delle semplificazioni per i contribuenti con punteggi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) elevati (punteggio pari o superiore a 8), che possono elevare la soglia di esenzione dal visto fino a 50.000 euro. Tuttavia, l'errore commesso da molte imprese è dare per scontato il mantenimento di tale premialità o non verificare correttamente il superamento della soglia nel calcolo cumulativo dell'anno.
Senza visto, la compensazione oltre i limiti è considerata indebita.

È bene ricordare che la Dichiarazione IVA annuale (quella che "rigenera" il credito 2025) può essere inviata solo a partire dal 1° febbraio 2026. Questo significa che, tecnicamente, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro non potrà mai avvenire prima di metà febbraio (10 giorni dopo il 1° febbraio), rendendo di fatto impossibile l'uso del credito "eccedente" nel modello F24 con scadenza 16 gennaio o 16 febbraio (se non si è rapidissimi nell'invio).

3. Compensare in presenza di debiti iscritti a ruolo o carichi pendenti

Il legislatore ha introdotto un principio di "moralità fiscale" molto rigido: non puoi usare un credito verso lo Stato se hai debiti scaduti verso lo stesso.

L’errore da evitare: effettuare una compensazione credito IVA se si hanno debiti tributari iscritti a ruolo per importi superiori a determinate soglie.

La Legge di Bilancio 2026 prevede il divieto di utilizzo di crediti di imposta in compensazione in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo complessivamente superiore a 50.000 euro. Ove l’ammontare dei carichi affidati all’agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l’art. 31 D.L. n. 78/2010.

4. Superare il limite massimo alla compensazione

Per la compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), l’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000 prevede un limite attualmente pari a 2 milioni di euro.

L’errore da evitare: effettuare una compensazione credito IVA che, anche cumulativamente con altre, superi il limite annuo dei 2 milioni di euro.

Ricordiamo che il limite in commento, che riguarda anche i crediti IVA, sia annuali sia trimestrali, si applica:

  • cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
  • e a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

5. Utilizzare l’home banking per l’invio del modello F24 compensato (anche non integralmente)

Le deleghe F24 contenenti compensazioni di tributi devono essere trasmesse esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline),

L’errore da evitare: compensare crediti con modalità non consentita.

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
Qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento ed applica le relative sanzioni.

La gestione della compensazione credito IVA è diventata un'attività che richiede analisi accurate ed una precisione chirurgica per evitare imprevisti che facciano incorrere in accertamenti e sanzioni.
La compensazione credito IVA resta uno strumento formidabile, ma solo se maneggiato con la consapevolezza tecnica richiesta.

Circhetta Piero
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